Art. 6.
(Tentativo di conciliazione).

      1. Al tentativo di conciliazione si applicano gli articoli 39 e 40, ad esclusione

 

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del comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. L'organismo di conciliazione designato convoca davanti a sé, oltre le parti, le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e ne dà notizia al Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso provveda ad inserire la vertenza in un apposito sito internet.
      3. Le associazioni previste dall'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, provvedono ad informare i propri iscritti della proposizione del tentativo di conciliazione invitandoli a segnalare la quantificazione del danno e ogni altro elemento utile.
      4. Il convenuto può richiedere che al
tentativo di conciliazione partecipi l'associazione di categoria degli imprenditori alla quale è iscritto.
      5. Nel corso del tentativo di conciliazione può essere esperita ad opera dell'organismo di conciliazione una consulenza tecnica.
      6. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      7. L'accordo transattivo, nella forma della conciliazione, deve indicare i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe cui si riferiscono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati, consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e deve prevedere la nomina
 

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del curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      8. Il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica e ne dispone l'applicazione della formula esecutiva.